Con l’approvazione della Manovra è arrivata anche la possibilità per i dipendenti pubblici e privati, affetti dalle patologie o dalle condizioni individuate dallo specifico decreto, di continuare a svolgere la propria professione in modalità agile. La proroga non riguarda gli altri lavoratori, per i quali tornerà ad essere necessario uno specifico accordo col datore di lavoro.

Anno nuovo, nuove regole sul posto di lavoro. A stabilirle è la legge di Bilancio appena approvata che, all’articolo 1 comma 306, proroga lo smart working, ma solo per alcune categorie di lavoro e per un determinato periodo di tempo. Nel testo si legge: “Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli”.

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Gli adempimenti per i datori di lavoro

Una nota pubblicata sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali informa i datori di lavoro che, fino al 31 gennaio 2023, dovranno trasmettere le relative comunicazioni mediante l’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato ‘Smart working semplificato’. Questa modalità, si specifica, “potrà essere utilizzata fino al 31/01/23 unicamente per i lavoratori ‘fragili’ per periodi di lavoro agile con durata ‘collocata’ non oltre al 31 marzo 2023“. Dal primo febbraio 2023, invece, “le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 01/02/23 al 31/03/23 dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato però ‘Lavoro agile'”. Per tutti i dettagli, si può consultare la pagina dedicata.

Cosa succede negli altri casi

Fino al 31 dicembre 2022, avevano diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche i lavoratori del settore privato in assenza di un accordo individuale così come alcuni dipendenti che avevano almeno un figlio minore di 14 anni. D’ora in poi, nel loro caso non si applica più la procedura emergenziale semplificata per la quale non è necessario allegare né sottoscrivere alcun accordo con il lavoratore. Si torna quindi alle regole pre-Covid ed, eventualmente, alla procedura ordinaria stabilita dal decreto ministeriale 149 del 22 agosto 2022.

La novità principale è che saranno di nuovo necessari accordi individuali di smart working con le aziende come prevede la legge 81/2017. In soccorso di alcune categorie di lavoro arriva però il decreto 105/2022: come sottolinea Today, il testo stabilisce infatti alcune misure di favore per i lavoratori che hanno figli piccoli, disabili a carico o devono prendersi cura per altre ragioni di alcuni loro familiari. Non solo. Come ha detto il ministro della Pubblica amminsitrazione, Paolo Zangrillo, nel settore privato “ci sono già molteplici contratti collettivi che prevedono il ricorso” allo smart working.

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