I giudici del tribunale di Milano annullano la trascrizione dell’atto di nascita del figlio di due padri, avuto all’estero con la gestazione per altri. Decisione opposta per i figli di tre coppie omogenitoriali che hanno fatto ricorso alla procreazione assistita.

Il Tribunale di Milano – sezione VIII civile ha annullato la trascrizione dell’atto di nascita del figlio di due padri avuto all’estero tramite la pratica gestazione per altri, anche conosciuta come ‘maternità surrogata’. I giudici hanno accolto il ricorso della Procura del capoluogo lombardo che chiedeva di invalidare l’atto in cui è riportata l’indicazione sia del genitore biologico sia del genitore intenzionale.

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La nota del tribunale: “Tutela del minore nato da maternità surrogata passi per l’adozione in casi particolari”

“Modificando il proprio precedente orientamento, il collegio giudicante – spiega una nota del tribunale milanese – ha ritenuto di aderire e fare propri i principi dettati dalla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 38162 del 30.12.2022 e quindi ha annullato la trascrizione dell’atto di nascita nella parte in cui indica anche il genitore intenzionale, ritenendo che la tutela del minore nato da maternità surrogata possa oggi essere riconosciuta nella sua pienezza attraverso lo strumento dell’adozione in casi particolari (art. 4 let. legge 184/1983) nell’attuale configurazione derivata a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza 79/2022″.

Ritenuti inamissibili invece i ricorsi per coppie nate con procreazione medicalmente assistita

Il tribunale meneghino ha invece ritenuto inammissibili altri tre ricorsi della procura di Milano per l’annullamento della trascrizione dell’atto di nascita di tre figli di altrettanti coppie omogenitoriali femminili che hanno fatto ricorso, all’estero, alla tecnica della procreazione medicalmente assistita.  Il punto fondamentale, che si traduce nella diversa valutazione dei giudici, riguarda appunto il ricorso alla gestazione per altri, che prevede una donna che porti a termine la gravidanza per una coppia, o alla fecondazione assistita, che invece coinvolge direttamente la donna, nel caso di coppie eterosessuali, o una delle due donne nel caso di coppie omosessuali.

“ll collegio, fatta una puntuale disamina della natura dell’atto di riconoscimento e dei suoi effetti, ha ritenuto – scrive il tribunale – che l’annullamento della trascrizione del riconoscimento non possa essere realizzato attraverso il procedimento di rettificazione“, come chiesto dalla pm Rossana Guareschi, specializzata negli affari civili del pool “Tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti deboli”, “ma che sia invece necessaria l’instaurazione di una vera e propria azione volta alla rimozione dello stato di figlio”. Per i giudici civili, “il riconoscimento effettuato non potrà essere contestato e quindi rimosso attraverso una rettificazione, ma sarà necessario ricorrere a un procedimento svolto secondo le forme con la pienezza di garanzie del procedimento contenzioso di cognizione e con la specifica garanzia della nomina di un curatore speciale del minore onde tutelare il relativo interesse nell’ambito della procedura”.

Fonte Agi

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