Con questo secondo filone relativo alle querele, in base alle aspettative del ministero della Giustizia ora guidato dall’ex pm Carlo Nordio di FdI, le ricadute potrebbero essere rilevanti. Sfoltire la quantità di procedimenti in atto spiazzerà però molti cittadini che si ritengono vittime di soprusi. Infatti, rientrano nella fattispecie dei reati non più perseguibili d’ufficio: furto, furto aggravato, truffa, frode informatica, appropriazione indebita, violazione di domicilio, lesioni lievi, lesioni personali colpose stradali gravi o gravissime, lesioni personali dolose, molestie, violenza privata, danneggiamento, sequestro di persona non aggravato. Senza iniziative delle vittime, niente procedimenti. Per i reati considerati più «tenui» (minimo due anni di pena) si potrà comunque procedere all’archiviazione (esclusa con violenza sulle donne, traffico di stupefacenti o reati contro la Pubblica amministrazione).

Punti chiave

Le nuove regole valgono anche per i reati commessi prima dell’entrata in vigore della riforma voluta dal governo Draghi. Quest’ultima doveva aver luogo il 31 ottobre ma poi il governo Meloni l’ha posticipata al 30 dicembre, con molte polemiche per la fase transitoria non prevista. La riforma Cartabia, oltre all’allargamento della lista dei reati perseguibili da ora in poi soltanto su querela di parte, include inoltre anche altri passaggi chiave. Uno è quello di far evitare il carcere sotto i quattro anni di carcere, potendo scegliere poi tra pena pecuniaria per condanne fino a un anno, lavoro di pubblica utilità per condanne fino a tre anni e detenzione domiciliare e semilibertà fino a quattro anni. A decidere sarà il «giudice di cognizione». Altro punto, la riparazione del danno. È infatti previsto dalla riforma che imputato e vittima, in apposite strutture pubbliche e con l’ausilio di mediatori, possano su base volontaria prendere le distanze da quanto accaduto, conciliandosi, con effetti sulle pene inflitte. La riforma Cartabia ha stabilito poi il diritto all’oblio (essere dimenticati in caso di assoluzione) e un maggior potere di controllo dei gip sui pm (e sulla loro presunta inerzia), in particolare su tempi di indagine e modalità di archiviazione (con cosiddette udienze filtro che decidono subito il «non luogo a procedere»). Le archiviazioni, qualora le prove non consentano «una ragionevole previsione di condanna», andranno chieste anticipando i tempi di attesa. Le alternative sono il patteggiamento, il giudizio abbreviato e la sospensione con messa alla prova.

Articolo tratto dal Portale di Informazione InfoDifesa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *