(di Avv. Umberto Lanzo) – Un singolo pelo pubico, sfuggito alla rasatura, si è rivelato decisivo nella carriera di un agente di Polizia, come emerge dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.

Origine del Caso

Il caso ha avuto origine da un episodio specifico: una perquisizione in un locale pubblico, dove sono state rinvenute sostanze stupefacenti. Da qui è emerso un filo di indagini che ha portato all’identificazione dell’agente come acquirente di cocaina. Un test tossicologico ha poi confermato la presenza di cocaina nel suo organismo.

I Procedimenti a Carico dell’Agente

Di fronte a queste circostanze, l’agente si è trovato al centro di due procedimenti paralleli. Il primo, di natura disciplinare, riguardava l’acquisto di cocaina e la sua positività al test per lo stupefacente. Il secondo procedimento, invece, mirava a verificare la sua idoneità al servizio di polizia. Quest’ultimo è il fulcro della sentenza in questione, mentre il procedimento disciplinare si è concluso con un decreto di destituzione. Tuttavia, questo decreto è stato successivamente annullato a causa di violazioni procedurali, portando alla reintegrazione dell’agente in servizio.

La Contestazione dell’Idoneità e i Test Tossicologici

Nel corso del procedimento di valutazione dell’idoneità, l’agente è stato sottoposto a un test tossicologico attraverso l’analisi di un campione di capello, risultato positivo all’uso di cocaina. Questo risultato è stato poi messo in dubbio dall’agente, che ha contestato il mancato rispetto delle procedure igienico-sanitarie durante il test.

In aggiunta, l’agente è stato sottoposto a periodi di sorveglianza sanitaria e a ulteriori test tossicologici. Mentre alcuni di questi test hanno avuto esito negativo, l’ultimo, eseguito il 6 luglio 2022, ha dato esito positivo alla presenza di cocaina. Questo test ha incluso sia un’analisi delle urine, risultata negativa, sia un’analisi su un campione cheratinico (un pelo pubico), data la completa rasatura dei capelli dell’agente, che ha dichiarato di soffrire di dermatite.

Le Decisioni della Commissione Medica di II Istanza

Il Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia, con verbale datato 15 novembre 2022, ha espresso un giudizio di non idoneità permanente ed assoluta al servizio d’Istituto. Tuttavia, l’agente è stato ritenuto idoneo per il transito a ruoli civili presso altre Amministrazioni dello Stato. Il ricorrente ha immediatamente impugnato tale decisione, rivolgendosi alla Commissione medica interforze di seconda istanza. La sua richiesta era chiara: una revisione del giudizio espresso dalla CMO di La Spezia e, in ultima analisi, un giudizio che attestasse la sua idoneità al servizio.

Indagini Cliniche Approfondite

In risposta, la Commissione di II istanza ha intrapreso un’indagine approfondita, che includeva nuovi esami tossicologici e visite specialistiche, sia psicologiche che psichiatriche. I risultati di questi esami, effettuati nel gennaio 2023, non hanno mostrato ulteriori tracce di sostanze psicotrope.

Il 6 marzo 2023, la Commissione di seconda istanza ha emesso un parere che confermava il giudizio di non idoneità permanente ed assoluta dell’agente al servizio di polizia. Il giudizio è stato riformulato, focalizzandosi sulla personalità dell’agente e sulle sue precedenti positività alla cocaina, nonostante l’attuale negatività agli esami tossicologici. La Commissione ha concluso che, data la struttura di personalità evidenziata, l’agente non possedeva i requisiti clinici e medico-legali per l’idoneità al servizio attivo nei ruoli della Polizia di Stato. Hanno stabilito che l’agente fosse permanentemente non idoneo per i ruoli che espletano funzioni di polizia e per i ruoli tecnici, ma fosse idoneo per impieghi civili nell’amministrazione di appartenenza o in altre pubbliche amministrazioni, con la specifica prescrizione di non utilizzare armi.

Il Ricorso al TAR

Il primo motivo del ricorso riguardava l’accusa di irragionevolezza nella valutazione di inidoneità fatta dalla Commissione Medica di II istanza. L’agente ha contestato che la Commissione avrebbe superato i limiti della sua competenza, valutando la non idoneità su basi più ampie rispetto al solo uso di sostanze stupefacenti. Tuttavia, questa accusa è stata ritenuta infondata da TAR, poiché alla Commissione di II grado era stato esplicitamente richiesto di rivedere l’intero giudizio di inidoneità, senza restrizioni o limitazioni riguardo al campo di indagine. Inoltre, non esistendo preclusioni normative specifiche, la Commissione ha agito correttamente conducendo nuove analisi e valutazioni psicologiche e psichiatriche del ricorrente.

Le lamentele del ricorrente sulle presunte irregolarità nel prelievo del materiale cheratinico per i test tossicologici sono state considerate irrilevanti dai giudici amministrativi. La mancata dimostrazione di tali irregolarità e la specifica contestazione dei fatti da parte dell’Amministrazione resistente hanno indebolito queste argomentazioni. La Commissione ha anche valutato la storicità dell’assunzione di cocaina, basandosi su un quadro di prove più ampio che includeva le analisi tossicologiche e il profilo psicologico del ricorrente.

La Commissione di II istanza, esaminando gli esami psicologici e psichiatrici, ha rilevato tratti di rigidità e coartazione ideoaffettiva nella personalità dell’agente, nonostante la negatività ai recenti test tossicologici. Questi aspetti hanno portato al giudizio di non idoneità permanente ed assoluta al servizio di polizia, ma con idoneità per ruoli civili nell’amministrazione, con l’esclusione di incarichi che comportassero l’uso di armi.

La Decisione del TAR

Il TAR ha quindi respinto il ricorso. La particolarità della vicenda ha condotto alla decisione di compensare le spese legali tra le parti. Questa sentenza non solo risolve il caso specifico dell’agente, ma pone anche un importante precedente su come le valutazioni di idoneità debbano essere condotte in maniera approfondita, considerando una gamma completa di aspetti, sia medici che psicologici.

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Articolo tratto dal Portale di Informazione InfoDifesa

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