Recentemente, INFODIFESA (clicca qui per leggere analisi completa) ha pubblicato un articolo che ha generato un vivace dibattito tra i difensori della normativa attuale e coloro che hanno rilevato limitazioni significative imposte alle Forze Armate dalla legge 46/2022. La complessità e le implicazioni di questa legge sono diventate palesemente evidenti, soprattutto dopo l’applicazione pratica, mettendo in luce una problematica evidentemente non prevista in fase di redazione normativa.

Molti, compresi paradossalmente alcuni sindacalisti militari, hanno suggerito di “leggere meglio la legge perché è molto semplice“, tuttavia, questa ‘semplicità’ non è stata rilevata dalla nostra analisi, e nell’interesse dei militari che meritano una rappresentanza adeguata, abbiamo sollevato una questione di rilevanza per il Comparto Difesa.

La problematica ha attirato l’attenzione dell’Onorevole Stefano Graziano (PD), che ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro della Difesa. Tuttavia, non possiamo nascondere un leggero sconforto nel constatare che tale vulnus da noi evidenziato non sia stata adeguatamente colto ed affrontato da coloro che attualmente sono preposti a supportare e consigliare il Ministro Crosetto. Siamo fiduciosi che il Ministro esaminerà attentamente questa questione, consapevoli dell’importanza di una corretta interpretazione e applicazione della legge per tutelare i diritti sindacali dei militari.

L’interrogazione parlamentare presentata dall’on. Graziano

L’interrogazione si concentra su un aspetto chiave della legge n. 46 del 2022, in particolare l’articolo 7, comma 3, che tratta le modalità di iscrizione e revoca alle associazioni sindacali da parte dei militari.

Secondo un’interpretazione fornita dal Ministero della difesa (ad un militare che aveva chiesto iscrizione all’Albo della Difesa di una neo costituita sigla sindacale), se un militare revoca tempestivamente l’iscrizione a un sindacato entro il 31 ottobre, la sua iscrizione rimarrebbe comunque attiva fino al 31 dicembre dello stesso anno e durante tale periodo (ossia dalla revoca formalmente intervenuta sino al 31 dicembre) il militare non avrebbe la possibilità né di aderire ad un altro sindacato né di fondarne uno nuovo.

L’articolo 7, comma 3, legge n. 46 del 2022 prevede espressamente la validità sino al 31 dicembre della delega non revocata, ma non prevede affatto un mantenimento della validità della delega sino al 31 dicembre in caso di delega revocata. E ciò indipendentemente da eventuali clausole contrattuali che prevedono il pagamento del contributo sindacale fino al 31 dicembre in caso di revoca, essendo questo un aspetto di natura meramente formale che non involge l’aspetto sostanziale della questione, ossia il fatto incontrovertibile che il militare non si sente più rappresentato dal sindacato revocato.

Un’interpretazione restrittiva

Non può invocarsi – prosegue Graziano sulla base della nostra analisi – a sostegno dell’interpretazione restrittiva, il principio secondo cui un militare non può risultare iscritto a due sindacati contemporaneamente: tale principio, infatti, non appare minimamente intaccato allorquando la volontà di cambiare associazione è stata chiaramente espressa e magari sia scaturita addirittura da un contrasto con la stessa sigla sindacale. Inoltre, Il militare che si iscriva ad un sindacato dopo il 31 ottobre (ossia dopo il termine fissato dall’articolo 7, comma 3, legge n. 46 del 2022 per comunicare la revoca), rimane vincolato a tale iscrizione sia per il restante anno in corso, sia per tutto l’anno successivo, senza alcuna possibilità di aderire ad un altro sindacato o di fondarne uno nuovo prima del secondo gennaio successivo e sostanzialmente per 13 o 14 mesi (rispettivamente se iscritto a novembre o dicembre).

Nelle forze di polizia ad ordinamento civile – precisa Graziano nell’interrogazione – sebbene vi sia lo stesso meccanismo temporale per la revoca della delega sindacale , se un poliziotto revoca la sua iscrizione sindacale entro il 31 ottobre, mantenendo l’iscrizione attiva fino al 31 dicembre, viene comunque concessa la libertà di iscriversi ad un altro sindacato, ovvero di contribuire alla fondazione di uno nuovo, durante l’anno in corso.

L’interrogazione, quindi, condividendo i contenuti dell’analisi proposta da INFODIFESA,  solleva interrogativi fondamentali sulla coerenza di queste politiche con il diritto alla libertà di associazione sindacale, garantito dall’articolo 39 della Costituzione Italiana. L’Onorevole Graziano ha chiesto, quindi, al Ministro della Difesa di adottare iniziative per risolvere questa limitazione e assicurare una rappresentatività equa delle nuove associazioni sindacali militari, in vista del conteggio degli iscritti previsto per il 31 gennaio 2024.

In attesa della risposta del Ministero della Difesa

Resta da vedere come il Ministero della Difesa risponderà a queste preoccupazioni e quale impatto avrà sulla rappresentanza sindacale dei militari italiani, in un contesto in cui la giustizia e la tutela dei diritti si trovano al centro di un delicato equilibrio.

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Articolo tratto dal Portale di Informazione InfoDifesa

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