Entra in vigore il decreto del governo Draghi che introduce la riduzione delle accise sui carburanti e le misure per aiutare la popolazione ucraina in fuga dalla guerra. Introdotta, inoltre, la tassa sugli extraprofitti delle società energetiche, pari al 10% per il solo 2022 e che dovrà essere versata il prossimo giugno. Il governo ha rafforzato le misure di accoglienza dei rifugiati, così come ha aumentato il sostegno per le imprese in difficoltà. Il decreto pubblicato in Gazzetta, inoltre, contiene il rafforzamento della golden power nel settore delle telecomunicazioni.
Il provvedimento approvato la scorsa settimana dal governo ed entrato in vigore oggi, martedì 22 marzo, prevede una riduzione delle accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante. Per la benzina, l’aliquota passa da 728,40 euro per mille litri a 478,40, il gasolio invece passa da 617,40 euro 367,40. In sostanza, il prezzo alla pompa di benzina e diesel cala di 25 centesimi di euro. La misura, si legge nel decreto, resterà in vigore per trenta giorni a partire da oggi. Per verificare il rispetto della norma e per evitare che le società di distribuzione aumentino i prezzi nonostante il taglio, la Guardia di finanza avrà il compito di “monitorare l’andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell’ambito dell’intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti.
Il governo ha introdotto, inoltre, il bonus carburante per i dipendenti. Per l’anno 2022, si legge nel provvedimento, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.
Sostegni alle imprese
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW – diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica – è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, qualora il prezzo della stessa abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019. Il credito d’imposta, si legge nel provvedimento, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici
Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, il governo ha stabilito che le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma 1, SACE S.p.A. rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9mila milioni di euro.
La tassa extraprofitti
Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l’anno 2022 un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive riferito al periodo dal primo ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo dello stesso periodo del 2021. Il contributo si applica nella misura del 10% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro. Il contributo non è dovuto se l’incremento è inferiore al 10%.
Gli aiuti ai rifugiati ucraini
Il governo è intervenuto anche per rafforzare il sistema d’accoglienza per le persone in fuga dall’Ucraina dopo l’avvio dell’offensiva militare russa nel Paese. Il decreto prevede la definizione di ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell’ambito delle strutture di accoglienza, da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza, per un massimo di 15mila unità. Inoltre, vengono definite ulteriori forme di sostentamento per l’assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale con termine non oltre il 31 dicembre 2022 per un massimo di 60mila unità.
Deroga ai medici ucraini
Il governo ha acconsentito, inoltre, all’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa.