Aperte le richieste per Quota 103, l’opzione di pensione anticipata introdotta dal governo Meloni. Lo ha annunciato l’Istituto nazionale della previdenza sociale. Ecco come fare domanda.

È disponibile sul sito dell’Inps la domanda per Quota 103, disponibile per i lavoratori che entro il 31 dicembre matureranno un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni. La richiesta si può fare a questo link:

NOTA PER IL CORRETTORE: in questa pagina dovrebbe essere pubblicata una voce “pensione anticipatta flessibile” o “Quota 103”. Linkarla perfavore https://www.inps.it/it/it/previdenza/domanda-di-pensione.html

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Quota 103: quando si può andare in pensione

La pensione si può ottenere trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti e, comunque, non prima del primo aprile 2023. I lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono attendere sei mesi e almeno il 1° agosto 2023.

Quota 103: cosa non si può fare

Durante il periodo che intercorre tra la data di decorrenza di Quota 103 e la data di conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, non è possibile cumulare la pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. C’è però un’eccezione: i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui.

Quota 103: quanto è l’importo

L’importo massimo mensile della pensione anticipata flessibile in pagamento non potrà superare cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno. Per il 2023 il tetto è pari a 2818,65 euro. Tale limite scompare al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, che per il biennio 2023/2024 è di 67 anni. Per quanto riguarda il Trattamento di fine rapporto (o servizio, per i dipendenti pubblici), si tiene conto del momento in cui matura il requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia: ossia, al momento, 67 anni.

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