Green pass Italia, approvata oggi in Consiglio dei ministri la bozza del decreto con le misure sull’estensione del certificato verde obbligatorio. Intanto, la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, cosiddetto “decreto green pass”. A favore si sono espressi tutti i gruppi di maggioranza, compresa la Lega. I sì sono stati 259, i no 34, 2 gli astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato per l’approvazione definitiva.
Ecco le misure presenti sulla bozza del dl:
SCUOLA – Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative (…) deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19″, si legge nella bozza del decreto sul Green pass .”La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori”.
L’obbligo del green pass per accedere nelle scuole “non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
“I dirigenti scolastici e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni” sul green pass nelle scuole. Si legge nella bozza del decreto sul Green pass approvato oggi in Cdm.”Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni (…) deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica”.
“Le disposizioni di cui all’articolo 9-ter si applicano anche al personale scolastico dei servizi educativi per l’infanzia, dei corsi serali e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (C.p.i.a.), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). Le verifiche di cui al comma 4 dell’articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle predette istituzioni”, si legge ancora.
RSA – Lavorare in una Rsa, anche come personale esterno, comporterà l’obbligo vaccinale. Chi vorrà sottrarsi verrà sospeso dal lavoro e non percepirà alcuna retribuzione. E’ quanto stabilisce il decreto approvato oggi in Cdm, che applica quanto già previsto per il personale sanitario “a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture” di ricovero per anziani, si legge nella bozza.
Dall’obbligo sono esclusi i “soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”. Per tutti gli altri che vorranno sottrarsi alla vaccinazione si introduce dunque “la sospensione della prestazione lavorativa”, il che “comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” fino “all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 comma 10”.
UNIVERSITA’ – “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID19 di cui all’articolo 9, comma 2”, recita la bozza.
MULTE – Multe da 400 a mille euro per il personale, anche esterno, che verrà trovato sprovvisto di green pass nelle scuole e nelle università. E per i lavoratori che, nelle Rsa, non hanno rispettato l’obbligo vaccinale, prevede la bozza. La sanzione sarà applicata anche ai dirigenti e ai datori di lavoro chiamati a vigilare attuando i controlli.