Introdotta la possibilità di pagare tasse e multe arretrati dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La domanda per la sanatoria potrà essere presentata solo online, dal sito dell’Agenzia riscossione.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito le modalità per presentare la domanda di adesione alla nuova rottamazione delle cartelle (‘quater’) introdotta con la legge di bilancio 2023, insieme a una lista di domande frequenti (Faq). Con la manovra infatti è stata prevista la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti rottamazioni decadute per mancati pagamenti.

La sanatoria riguarderà, oltre alle tasse e contributi non pagati, anche le multe, per le quali resta la sanzione ma al contribuente saranno scontati gli interessi e l’aggio (la percentuale sulle somme riscosse per conto dello stato, dei comuni e delle province, che gli esattori comunali e i ricevitori provinciali delle imposte sono autorizzati a trattenere a compenso del loro servizio, ndr).

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Le scadenze previste e le modalità di pagamento

La richiesta andrà trasmessa esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2023, secondo le modalità pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Sarà possibile pagare gli importi in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, oppure 18 rate, da saldare entro il 2027, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023. In caso di insufficiente o tardivo versamento, il limite per il pagamento è di cinque giorni, anche di una sola rata, la rottamazione decadrà e i versamenti già effettuati saranno considerati un acconto sulle somme dovute.

Come fare richiesta sul sito dell’Agenzia-Riscossione

Sarà possibile presentare domanda sia nell’area riservata compilando l’apposito modulo e indicando le cartelle/avvisi che si intende inserire nella domanda di adesione direttamente dall’area riservata con le credenziali Spid, Cie e Carta Nazionale dei Servizi. Altrimenti, accedendo all’area pubblica: insieme al form andrà allegata la documentazione di riconoscimento del richiedente e specificato l’indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023).

Se la domanda viene presentata in area riservata, l’Agenzia risponderà con una e-mail di presa in carico allegando la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023). Se invece la richiesta sarà inserita in area pubblica, l’utente riceverà tre mail all’indirizzo indicato: una prima con un link da convalidare entro le successive 72 ore dopo le quali non sarà più valido e la richiesta verrà automaticamente annullata; una seconda dopo la convalida che indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti; infine, la terza, se la documentazione allegata è corretta, conterrà la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

Successivamente e non oltre il 30 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate dovrà comunicare ai debitori che hanno presentato domanda l’ammontare complessivo di quanto dovuto e, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il bollettino di pagamento con il mese e il giorno di scadenza di ciascuna rata.

Le esclusioni dalla nuova rottamazione

Non rientrano nel beneficio della nuova rottamazione alcune tipologie di carichi. Si tratta di quelli riferiti a recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea; crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Per quanto riguarda invece i carichi degli enti di previdenza privati, la legge n. 197/2022 prevede che tali carichi possano rientrare nella rottamazione solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (Pec). 

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