Dopo la confusione emersa nelle ultime settimane sull’erogazione del contributo una tantum di 200 euro, una circolare dell’Istituto nazionale di previdenza chiarisce a chi spetta il bonus e come farne richiesta. La misura riguarderà 30 milioni di persone. Facciamo il punto.
Cosa dice la circolare dell’Inps
Il documento contiene importanti informazioni relative al contributo che spetta, tra gli altri, a lavoratori dipendenti, pensionati e percettori del Reddito di cittadinanza. L’Inps sottolinea che la misura, introdotta dal governo con il decreto Aiuti del 17 maggio 2022, riguarda “un’ampia platea di cittadini”, ovvero 30 milioni di persone.
A chi spetta il contributo
Potranno ricevere l’indennità una tantum da 200 euro i lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, ai quali spetti, dal primo gennaio 2022 fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare, il diritto all’esonero contributivo dello 0,8%. Il datore riconoscerà in modo automatico il sostegno, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di Reddito di Cittadinanza. Nel caso in cui il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro part-time, dovrà presentare la dichiarazione al solo datore che provvederà al pagamento dell’indennità. Per accedere al bonus, il reddito personale Irpef non deve essere superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro.
Nella platea dei destinatari ci sono anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo, gli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021, gli autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano versato almeno un contributo mensile nel corso del 2021. Poi gli incaricati di vendite a domicilio che possano far valere per il 2021 un reddito superiore a 5.000 euro derivante da tale attività. Per queste categorie il termine di presentazione delle domande è fissato al 31 ottobre 2022.
Il contributo è riconosciuto infine anche ai lavoratori domestici, che devono avere almeno un rapporto attivo alla data del 18 maggio 2022, un reddito 2021 non superiore a 35.000 euro e non devono essere titolari – al momento della presentazione della domanda – di altra attività di lavoro dipendente o di pensione. Solo per questa categoria le istanze di richiesta potranno essere trasmesse entro il 30 settembre 2022.
Chi riceve il bonus a luglio
Il prossimo mese il bonus sarà erogato ai lavoratori dipendenti, ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (maggiorando la rata di luglio), ai lavoratori domestici e ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione.
Chi riceve il bonus a ottobre
A ottobre il contributo verrà erogato invece ai titolari di Naspi, alla platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle ex Indennità Covid 2021 e a tutti gli altri lavoratori appartenenti alle categorie chiamate a presentare domanda sopracitate.
L’autodichiarazione
L’autodichiarazione (scaricabile qui) non è necessaria per i dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Mef. Beneficeranno d’ufficio della misura, con la mensilità di luglio, anche i residenti in Italia alla data del primo luglio che risultino titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione.
Come già riportato sopra, tra i beneficiari del provvedimento ci sono anche i titolari di Naspi e dis-coll, i beneficiari di disoccupazione agricola per il 2022 e i beneficiari dell’indennità Covid-19 varata dai decreti Sostegni e Sostegni bis. Gli appartenenti a queste categorie non dovranno presentare alcuna domanda: il beneficio sarà erogato direttamente dall’Inps. Dovranno, invece, presentare domanda all’Istituto i lavoratori i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021 e gi stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.
Fonte Adnkronos