L’affitto turistico è una particolare modalità di locazione tra proprietario e locatario utile per soggiorni brevi. Ecco come è regolato in Italia e quali sono le cose da sapere.

I proprietari di casa hanno una possibilità in più per generare entrate economiche dai loro appartamenti, oltre all’affitto a lungo termine: l’opzione è l’affitto turistico. La tipologia di locazione dà la possibilità di affittare le abitazioni per finalità transitorie, quindi a breve termine, e per far trascorrere le vacanze, come spiega un approfondimento di Immobiliare.

Secondo l’Osservatorio sugli affitti a breve termine di Halldis, il ricavo medio potenziale per chi sceglie di mettere in affitto come casa vacanza un immobile di proprietà è di 16mila euro lordi annui a livello nazionale. Questo significa 8mila euro di introiti, al netto di imposte e costi di gestione. I ricavi stimati variano comunque da città a città: con il picco di città come Milano e Venezia. Tuttavia ci sono diverse cose da sapere per permette il regolare svolgimento degli affitti: dalla tipologia di contratti agli obblighi per i proprietari.

Come funziona l’affitto turistico

“Il contratto di affitto turistico è una tipologia di contratto particolare studiato appositamente per chi cerca casa per brevi periodi, per trascorrere le vacanze o per chi cerca una dimora per un viaggio di studio o di lavoro o, ancora, per un soggiorno curativo, come in una località termale”, spiegano dal sito di locazioni e vendite di appartamenti. La caratteristica fondamentale è quindi l’affitto per brevi periodi. Le norme di riferimento sono gli articoli 1571 del Codice Civile e successivi, dalla legge sugli immobili urbani così come modificata dal Codice Turismo – Decreto Legge n. 79/2001 – e dal D.Lgs. n. 50/2017 che è stato successivamente convertito nella legge n. 96/2017 sul regime fiscale delle locazioni brevi.

Il contratto di affitto turistico: gli elementi principali

Il contratto di affitto turistico, spiegano dal sito, per essere valido, deve riportare le seguenti indicazioni:

  • la tipologia di immobile dato in locazione così come indicato nel catasto

  • il canone d’affitto che viene corrisposto che viene solitamente indicato annualmente e poi frazionato. Molto spesso viene chiesto il pagamento anticipato.

  • lo scopo che deve avere il contratto stipulato ovvero se viene concesso in locazione per uso turistico, uso vacanze o uso weekend.

  • la durata del contratto ovvero il periodo nel quale il conduttore può usufruire della piena disponibilità del bene concessogli in locazione.

  • l’arredamento: se l’immobile viene consegnato ammobiliato, deve essere presente un elenco dei mobili presenti all’interno dell’abitazione che serviranno al locatore per verificare, a fine rapporto, se tutti i mobili sono ancora presenti o se qualcuno di questi è stato danneggiato.

  • la caparra cioè la somma versata dal conduttore o affittuario a garanzia della sua serietà e della serietà dell’impegno preso nei confronti del proprietario di casa. La caparra non può essere utilizzata in conto pigione.

  • il recesso ovvero la possibilità di recedere anticipatamente dal contratto da parte del conduttore.

  • altre richieste, come il divieto di portare animali in casa o il divieto di fumare all’interno dell’abitazione, di ospitare altra gente o di fare rumori dopo una certa ora della sera.

  • la cedolare secca, ovvero la possibilità di avere un regime fiscale agevolato alternativo all’IRPEF. Questo regime, chiamato appunto cedolare secca, prevede un’aliquota agevolata al 21% ed è applicabile esclusivamente al reddito generato dalla locazione in questione.

  • la tassa di soggiorno sull’affitto turistico.

Infine c’è l’aspetto riguardante l’obbligo di registrazione del contratto: non sempre va registrato presso l’Agenzia delle entrate, se la durata del contratto è inferiore ai 30 giorni. Se la locazione, invece, supera la durata di un mese, allora la registrazione deve avvenire entro 30 giorni da quando è stato firmato da entrambe le parti.

Tuttavia, viene raccomandato sul sito, ogni contratto, per lungo o corto che sia, andrebbe sempre registrato in forma scritta, cioè l’unica forma che ha un valore legale in caso di controversie fra le parti oggetto del contratto stesso.

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