PRENDI QUESTO TRENO E NON LASCIARLO MAI! I PIPPAROLI POSSONO GODERE ANCHE SULL’ALTA VELOCITA’: MASTURBARSI IN TRENO SI PUÒ. LO HA CONFERMATO LA CASSAZIONE – “NON E’ UN ATTO OSCENO PERCHE’ L’INTERNO DI UN VAGONE FERROVIARIO NON PUÒ ESSERE RITENUTO UN LUOGO ABITUALMENTE FREQUENTATO DA MINORI”. A QUANDO IL VIA LIBERA AL SESSO IN AUTOMOBILE IN TARDO ORARIO VISTO CHE DI NOTTE I BAMBINI DORMONO?

Da liberoquotidiano.it

 

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In Italia succede anche questo: masturbarsi in treno si può. Lo ha confermato la Sesta sezione penale della Cassazione, secondo cui fare autoerotismo davanti a una donna non è reato, perché “l’interno di un vagone ferroviario non può essere ritenuto un luogo abitualmente frequentato da minori”.

 

Quindi, come riporta il Fatto quotidiano, non può riscontrarsi nella fattispecie l’accusa di “atti osceni”. Le motivazioni sono state depositate lo scorso 2 settembre e aprono scenari potenzialmente inquietanti e clamorosi. Per esempio, prosegue sempre il quotidiano diretto da Marco Travaglio, aprirebbe la strada al “via libera al sesso in automobile, in mezzo alla strada e senza cautelarsi coi fogli di giornale sui finestrini, purché avvenga in tardo orario: di notte i bambini dovrebbero stare a casa, a letto, non a fare i guardoni delle coppiette”.

 

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Stesso discorso, sulla carta, anche per i cinema dove si proiettano film vietati ai minori di 18 anni o “in un’aula universitaria, altro luogo dove ragazzini non se ne vedono.  Magari in una pausa di una lezione di giurisprudenza, dove si forgiano i magistrati del domani, quelli che scriveranno sentenze come questa. Si ride per non piangere”. Il fatto in questione risale al 2019, quando una passeggera segnalò “l’intemperanza” erotica di un vicino di seggiolino, che aveva pensato bene di toccarsi davanti ai suoi occhi.

 

 

L’uomo venne arrestato dalla Polizia ferroviaria con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e atti osceni, vista l’intenzione di “importunare la donna”, come venne messo a verbale dagli agenti.

 

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Alla Cassazione si è finti per il presupposto che si poteva escludere “il pericolo che i minori assistessero alla condotta”, passaggio ritenuto non vero dai magistrati di Cassazione secondo cui “per luogo abitualmente frequentato da minori non si intende un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere sistematico”.

 



Redazione Dagospia