La prestazione, concessa ai lavoratori in occasione del matrimonio civile o concordatario o unione civile, prevede un periodo di assenza retribuita dal lavoro pari a otto giorni consecutivi. L’Inps ha precisato come fare domanda.
L’Inps fa luce sull’assegno per congedo matrimoniale. L’Istituto, in una circolare di metà agosto, ha infatti chiarito quali sono i destinatari e le modalità attraverso le quali può essere erogata la prestazione. Dai lavoratori interessati, alla presentazione della domanda, ecco tutto quello che c’è da sapere.
Assegno per congedo matrimoniale: chi ne ha diritto
La circolare precisa che hanno diritto all’assegno i lavoratori con qualifica di operaio dei settori dell’industria e dell’artigianato. A favore di questi lavoratori è previsto un periodo di congedo matrimoniale della durata di otto giorni consecutivi con il pagamento di un assegno, a carico dell’Istituto, pari a sette giorni di retribuzione.
La prestazione viene concessa in occasione del matrimonio civile o concordatario o unione civile, non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per lo stesso periodo, a eccezione dell’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’Inail. L’assegno, fa sapere l’Inps, non spetta ai lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme che prevedono il versamento del contributo specifico alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).
I lavoratori stranieri hanno diritto alla prestazione se risultano acquisite in Italia sia la residenza, prima della data del matrimonio/unione civile, sia lo stato di coniugato.
I requisiti per richiederlo
Per poter beneficiare della prestazione è necessario che il rapporto di lavoro sia attivo da almeno una settimana e che il lavoratore rivesta la qualifica prevista dalla legge e sia alle dipendenze di un datore di lavoro appartenente ai settori sopra indicati. La domanda deve essere presentata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi eccezionali. Il messaggio, inoltre, fornisce informazioni sull’anticipazione della somma da parte del datore di lavoro e sul pagamento diretto della prestazione.