Già da diversi anni esiste una misura che permette ai questori di vietare l’accesso ai locali e ad alcuni esercizi pubblici alle persone che compiono determinati reati o sono anche solo denunciate. La norma, che si ispira allo strumento introdotto per arginare la violenza negli stadi, è stata ribattezzata ‘Willy’ in ricordo del giovane pestato e ucciso a Colleferro il 6 settembre 2020.
Nelle ultime ore il questore di Palermo ha deciso di applicare il ‘daspo Willy‘ nei confronti di un ragazzo che lo scorso 24 gennaio esplose in una discoteca di Carini alcuni colpi con un’arma poi risultata a salve. L’episodio era avvenuto durante una rissa e aveva generato il panico tra i presenti. La misura esiste già da vari anni: ecco in cosa consiste e perché è stata ribattezzata in questo modo.
Perché ‘daspo Willy’
Il daspo Willy è una cosiddetta ‘misura di prevenzione personale atipica’ disciplinata nel dicembre 2020 all’indomani dell’omicidio del ventiduenne Willy Monteiro Duarte a Colleferro, in provincia di Roma. Da qui il nome ‘daspo Willy’.
Lo strumento è un diretto discendente del daspo che impedisce a chi si macchia di violenza di accedere alle manifestazioni sportive, nonché del daspo urbano di cui viene considerato un ampliamento. Le persone colpite da questo tipo particolare di misura non sono più ammesse nei locali e nei pubblici esercizi.
I casi nei quali viene applicato
Il decreto che disciplina il daspo Willy è il 130 del 2020, uno di quelli ribattezzati ‘decreto sicurezza’. All’articolo 11 di questo provvedimento si legge: “nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l’interessato si associa, specificamente indicati. Il questore può altresi’ disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati“.
Il provvedimento prevede che la stessa misura possa essere applicata anche nei confronti di coloro che “abbiano riportato una o più denunce o una condanna non definitiva, nel corso degli ultimi tre anni, relativamente alla vendita o alla cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope (…), per fatti commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287″.