Con l’inizio del nuovo mese, gli italiani salutano gran parte delle restrizioni anti-Covid e, a circa un anno dalla sua introduzione, cade quasi del tutto l’obbligo del Green pass. Le novità a maggio non riguarderanno solo le misure contro il coronavirus: da non dimenticare anche la scadenza della dichiarazione dei redditi e le nuove regole per la cessione del credito nell’ambito dei bonus edilizi.
Addio al Green Pass
A partire dal primo maggio il certificato verde nella versione ‘base’ – ottenuto cioè con vaccinazione, guarigione o tampone negativo – non esisterà più in Italia, ma servirà ancora per i viaggi all’estero. Andrà gradualmente a sparire anche il Green pass rafforzato (che certifica la guarigione o il ciclo completo di vaccinazione): non sarà infatti più necessario esibirlo né per accedere ai luoghi di lavoro né per la quasi totalità delle altre attività per le quali era inizialmente previsto, come palestre e piscine al chiuso, discoteche, sale da gioco, cinema e teatro.
L’accesso diventa libero anche per le consumazioni al chiuso in bar e ristoranti. Allo stesso modo si potrà partecipare senza limitazioni a feste, cerimonie, convegni e congressi. Stop all’obbligo anche per salire su aerei, treni, traghetti e pullman intra-regionali, partecipare a concorsi pubblici, accedere alle mense, andare allo stadio e assistere a spettacoli teatrali e concerti all’aperto. L’unica eccezione riguarda le visite negli ospedali e nelle Rsa, dove resterà obbligatorio fino al 31 dicembre.
Giù la mascherina, ma non ovunque
Si cambia anche sul fronte mascherine, come stabilito dall’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza il 28 aprile. Dal primo maggio, l’obbligo della mascherina non sarà più necessario in gran parte dei luoghi, anche al chiuso. Fino al 15 giugno andrà comunque indossata per accedere al trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, per gli spettacoli nei cinema, nei teatri e per tutti gli eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
L’ordinanza del ministro della Salute specifica inoltre che continuerà però ad essere obbligatorio indossare la mascherina per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali, incluse le residenze per anziani. Il testo del provvedimento in merito all’obbligo della mascherina non fa riferimento agli altri luoghi di lavoro pubblici e privati.
Anche a scuola l’obbligo della mascherina nelle aule resta fino alla fine dell’anno scolastico, come previsto dal decreto approvato a marzo.
Eliminato il “Passenger Locator Form“
Il ministro della Salute ha firmato anche l’ordinanza di proroga al 31 maggio delle disposizioni per chi arriva o rientra in Italia dall’estero. La novità riguarda il Passenger Locator Form, che dal primo maggio non sarà più necessario.
La compilazione obbligatoria del modulo di localizzazione del passeggero (Passenger Locator Form – PLF) era prevista dall’ordinanza del 16 aprile 2021 e riguardava tutti i passeggeri in arrivo in Italia, attraverso qualsiasi mezzo di trasporto.
Le scadenze per la dichiarazione dei redditi
C’è tempo fino al 31 maggio per consegnare al Caf tutta la documentazione necessaria per il modello 730. Ma prima di arrivare alla trasmissione all’Agenzia delle entrate ci sono degli step obbligati che i contribuenti e i professionisti intermediari (come Caf o commercialisti) devono rispettare. Il 2 maggio è il primo giorno utile per presentare le dichiarazioni al Caf o a un professionista abilitato, mentre dal 23 maggio lavoratori dipendenti e pensionati potranno accedere al modello 730 precompilato, collegandosi al sito dell’Agenzia delle entrate con credenziali SPID, CIE o CNS, o attraverso il Caf o tramite un professionista abilitato.
Termine ultimo per per i contributi a fondo perduto ai commercianti
Dalle ore 12 del 3 maggio alle 12 del 24 maggio i commercianti potranno presentare la domanda per ottenere i contributi a fondo perduto stanziati in seguito all’emergenza Covid. Possono fare richiesta le imprese della vendita al dettaglio (nei codici Ateco ammessi dal decreto Sostegni ter) che nel 2019 non abbiano superato i 2 milioni di euro di ricavi e che nel 2021 abbiano subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto a quello maturato nel 2019.
L’importo previsto dalla misura, che in quanto a fondo perduto non prevede nessuna restituzione futura, viene calcolato applicando una percentuale, compresa tra il 40% e il 60%, alla differenza tra la media mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e la media mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019. La percentuale viene assegnata in base a specifici criteri.
Cessione del credito, quarto passaggio
Con la legge di conversione del decreto Energia (DL 17/2022), il governo ha modificato di nuovo il numero delle cessioni del credito possibili nell’ambito dei bonus edilizi, introducendo dal primo maggio un quarto passaggio. Nel tentativo di limitare le frodi fiscali, il decreto Sostegni ter aveva limitato a tre passaggi la cessione del credito derivante dal Bonus Edilizia e dal Superbonus Villette 110%. Dopo la prima cessione libera, le due cessioni successive possono essere effettuate soltanto a favore di soggetti qualificati, cioè banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Tra queste sono comprese le SGR, SIM, SICAV e SICAF.
I crediti per i quali la prima cessione o lo sconto in fattura sono comunicati all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 possono essere oggetto di una quarta cessione. Questa può essere operata solo dalle banche a favore dei soggetti con cui abbiano stipulato un contratto di conto corrente.