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I diritti del personale militare non sono sempre e comunque prevalenti sulle esigenze organizzative dell’amministrazione, in questo caso del ministero della Difesa. Il principio è stato ribadito dai giudici della prima sezione del Tar Puglia chiamati a pronunciarsi su una questione relativa a un ricongiungimento familiare fra militari. È la storia di una donna fuciliere, di suo marito in forze all’Aeronautica militare.

Il Ricorso

L’istante graduata delle Forze Armate, effettiva come fuciliere, in data 2 marzo 2018 ha chiesto di essere ricongiunta al proprio coniuge, sottufficiale dell’Aeronautica Militare, trasferito d’autorità ai sensi dell’art. 17 della L. 266/99.

L’Amministrazione ha respinto l’istanza, atteso che il trasferimento del coniuge era avvenuto per “prima assegnazione al termine del corso di formazione e come tale non rientrava nella casistica prevista dall’invocato disposto normativo. L’istante ha, quindi, chiesto di essere assegnata per un periodo di tre anni presso la sede di Trani, ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/01.

L’Amministrazione ha negato l’assegnazione presso il predetto comando, offrendo una collocazione a Bari in una posizione organica corrispondente all’incarico rivestito. Pertanto previo suo consenso, l’interessata è stata assegnata presso il Reparto Comando e Supporti Tattici per 3 anni scadenti il 18 febbraio 2022.

Il 18 settembre 2019, in costanza dell’assegnazione temporanea a Bari, il militare ha chiesto nuovamente di essere reimpiegata a domanda presso la sede di Bari o in alternativa quelle di Trani o Barletta.

In data 28 ottobre 2019, l’Amministrazione comunicava che l’istanza presentata non sarebbe stata esaminata, in quanto l’istante era già stata assegnato alla sede di Bari sino al mese di febbraio 2022 e comunque perché nella documentazione inviata mancava la domanda del coniuge.

Avverso tale diniego ha quindi proposto ricorso l’interessata.

La Sentenza del TAR Puglia

È principio consolidato in materia di trasferimenti a domanda del personale militare che non sussiste in capo al richiedente un diritto soggettivo perfetto al conseguimento del risultato sperato, tale da prevalere sempre e comunque sulle contrapposte esigenze organizzative dell’Amministrazione, ma vi si configura un mero interesse pretensivo valutato dall’Amministrazione in bilanciamento con l’interesse pubblico alla corretta funzionalità ed operatività degli Uffici, interesse questo che trova riconoscimento nell’art. 97 della Costituzione.

Scendendo nel particolare, i magistrati amministrativi fanno notare che:

In primo luogo la richiesta di trasferimento appare intempestiva, posto che al momento della sua presentazione l’interessata risultava già assegnata alla sede di Bari per un periodo di tre anni, il che palesa una evidente mancanza di interesse alla impugnazione della sopra indicata comunicazione.

In secondo luogo è incontestato che la medesima richiesta di trasferimento per ricongiungimento familiare fosse priva dell’indispensabile requisito (attese le peculiari ragioni della richiesta di assegnazione) della manifestazione di assenso del coniuge.

Ne deriva – secondo il Tar Puglia – che, in relazione al provvedimento di diniego di trasferimento qui esaminato, restano ferme le richiamate coordinate giurisprudenziali in ordine all’insindacabilità delle scelte di carattere operativo dell’Amministrazione e alla sufficienza della motivazione riferita alla assenza delle condizioni necessarie rilevate nel caso di specie e, in generale, in comprovate esigenze di servizio.

La concessione di trasferimenti fuori dalle procedure ordinarie, e quindi extra ordinem, dev’essere ancorata a presupposti particolarmente rigorosi al fine di non determinare il possibile aggiramento del sistema ordinario dei trasferimenti in quanto gli stessi, incidendo sull’organico della sede di assegnazione, penalizzano le aspettative di chi è inserito, magari da lungo tempo, nelle graduatorie di merito della procedure ordinarie senza poter raggiungere, in difetto di posti disponibili, la sede di servizio richiesta.

Resta in ogni caso evidente che le esigenze familiari rappresentate dalla ricorrente, in ordine ad una collocazione definitiva, potranno essere oggetto di nuova valutazione da parte dell’amministrazione militare al verificarsi delle condizioni che consentano di conciliare la tutela degli interessi di rilevanza costituzionale (come quelli inerenti il nucleo familiare) con quelle della Amministrazione di appartenenza dei coniugi, mediante la individuazione di una sede vacante per entrambi i militari, che allo stato però non risulta.

In conclusione il TAR ha respinto il ricorso e compensate le spese.

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Articolo tratto dal Portale di Informazione InfoDifesa

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