Il giudice della sezione Lavoro del Tribunale di Taranto rigetta il ricorso dell’operaio Cosimo Magazzino a seguito del suo licenziamento.

L’uomo era addetto alla torneria cilindri del Treno nastri 2 dell’area di laminazione del siderurgico e venne licenziato ad ottobre dell’anno scorso perché sorpreso al cellulare durante l’orario lavorativo.

A quanto pare, secondo l’ordinanza del tribunale, le condotte tenute dal dipendente sono apparse decisive ai fini della decisione di rigettare il ricorso. L’uomo avrebbe più volte interferito con il lavoro dei dipendenti di una ditta appaltatrice, la Lacaita, e usato quindi il telefono sul posto di lavoro e durante il turno. Il giudice sostiene che “non emergono elementi tali da far ritenere che si sia verificata alcuna concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore, essendo stato egli posto nelle condizioni di conoscere sufficientemente, nella loro materialità, i fatti nei quali il datore di lavoro aveva ravvisato infrazioni disciplinari.

L’uomo, a sua difesa, avrebbe usato il telefono per potersi lamentare del lavoro a detta sua sbagliato dei lavoratori dell’altra azienda.

La spiegazione non ha, però, potuto trovare conferma nella risposta del giudice che ha scritto: “anche ove effettivamente avesse ritenuto che alcuni dipendenti della società appaltatrice stessero espletando la propria attività lavorativa utilizzando attrezzatura non idonea, tale da poter produrre emissioni nocive e non controllate nell’ambiente di lavoro, avrebbe dovuto segnalare la circostanza, nei modi dovuti, al proprio preposto ovvero ai responsabili per la sicurezza”.

Il provvedimento continua inoltre dicendo che: “Occorre rilevare che le condotte contestate si caratterizzano per una spiccata gravità in ragione sia della loro reiterazione e intenzionalità, sia della palese contrarietà non soltanto al dovere di diligenza ma anche ai principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto. Sicché nella specie il licenziamento si rivela unica sanzione proporzionata alla gravità della condotta, avendo questa irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario che connota il rapporto di lavoro subordinato, così da far dubitare della futura correttezza dell’adempimento

Come conseguenza del rigetto viene confermato il licenziamento e vengono addebitate, all’operaio, le spese del tribunale che ammontano a 1500 euro.

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