Dal pagamento mediante apposito modello di bonifico bancario o postale, deve risultare:

– la causale del versamento, con riferimento alla norma relativa alla detrazione fiscale di nostro interesse;
– il codice fiscale del soggetto che paga;
– il codice fiscale o numero di partita iva del beneficiario del pagamento.

Questo particolare modello di bonifico per le detrazioni fiscali si differenzia dal bonifico ordinario perché al momento della transazione banche e poste devono operare una ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori. La misura della ritenuta applicabile, inizialmente fissata al 10%, è stata successivamente rideterminata al 4%, per effetto del comma 8 dell’art. 23 del decreto-legge n. 98 del 2011, con effetto a partire dal 6 luglio 2011.

Colui che effettua il bonifico non si accorgerà dell’applicazione della ritenuta. La rileverà invece colui che riceve il pagamento, poiché il totale corrisposto arriverà detratto del 4%. Si tratta infatti di una ritenuta applicata in fase di transazione.

Quali conseguenze ci sono se si effettua un bonifico ordinario anziché il bonifico apposito per le detrazioni fiscali?

Con la risoluzione n.55/E del 2012 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione non è riconosciuta in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle banche o alle poste di operare la ritenuta del 4%. In caso di pagamento già effettuato con bonifico ordinario, per non perdere la detrazione sarà allora opportuno annullare il pagamento facendosi restituire i soldi ed eseguirlo nuovamente mediante il modello di bonifico corretto.