Stretta sui furbetti del cartellino nel pubblico impiego. “Il Cdm ha votato alcuni provvedimenti sulla P.a. di grande importanza”, ha annunciato, in conferenza stampa,  il premier, Matteo Renzi, spiegando che la logica è: “Se mi freghi ti stango, se lavori bene premio il tuo lavoro”. 

“Per chi viene beccato a timbrare il cartellino e andarsene la pacchia è finita, non c’è una lunga trafila. Noi l’abbiamo chiamata una norma di buon senso, chi fa questo sta truffando lo stato”, ha specificato il premier dopo il Cdm. Il furbetto del cartellino va a casa, dice, “in modo cattivo, ma giusto” e il decreto è “legge” .

“Per il dirigente che si gira dall’altra parte è previsto il licenziamento come sanzione già definita”, ha aggiunto il ministro Marianna Madia spiegando le sanzioni per i dirigenti che coprono i ‘furbetti’. “C’è il procedimento disciplinare prima”, precisa il premier Matteo Renzi.

Nello specifico, il decreto interviene sulla disciplina prevista per la fattispecie di illecito disciplinare denominata falsa attestazione della presenza in servizio. Al dipendente colto in flagrante sarà applicata la sospensione cautelare entro 48 ore e attivato il procedimento disciplinare che dovrà concludersi entro 30 giorni. E’ prevista la responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio) che non proceda alla sospensione e all’avvio del procedimento.

Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato. In particolare, è stato precisato che la fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio comprende anche quella realizzata mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento; è stato garantito al dipendente il diritto alla percezione di un assegno alimentare – nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti – durante il periodo di sospensione cautelare dal lavoro; al fine di garantire un’opportuna scansione temporale delle diverse fasi del procedimento e per assicurare idonee garanzie di contraddittorio a difesa del dipendente, è stato previsto che con il provvedimento di sospensione si procede anche alla contestuale contestazione dell’addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari; il dipendente sarà convocato per il contraddittorio con preavviso di almeno 15 giorni e potrà farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale; nei casi in cui il dirigente abbia avuto notizia dell’illecito e non si sia attivato senza giustificato motivo è prevista la responsabilità per omessa attivazione del procedimento disciplinare e omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare e ne viene data notizia  all’Autorità giudiziaria.