L’articolo 6 del decreto Fiscale che comporta la “rottamazione di equitalia” consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015.

Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento può avvenire in un’unica rata o in un massimo di quattro rate.

ECCO LE MODALITA’ PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA AGEVOLATA

Per accedere alla definizione agevolata prevista dal decreto fiscale: il contribuente deve rendere un’apposita dichiarazione all’agente della riscossione entro il 22 gennaio 2017. La dichiarazione è redatta con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet al massimo entro l’8 novembre 2016. In tale dichiarazione il debitore deve indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di quattro, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.

Con la dichiarazione il debitore si assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro il 22 aprile 2017 (centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), l’agente della riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

In ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo, mentre la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute.

La scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (integralmente o delle singole rate) la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico; essi non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero; inoltre il cui pagamento non può essere rateizzato.