[ad_1]

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 28178 del 6 luglio 2021, ha confermato la decisione della Corte di Appello di Bologna che su ricorso della parte pubblica aveva riformato la sentenza assolutoria del giudice di primo grado.

Una sentenza che aveva condannato, definitivamente, un appartenente ai Vigili del Fuoco alla pena di euro 1.400,00 di multa per il reato di cui all’art. 590-bis C. P., “per avere, durante il servizio quale vigile del fuoco, mentre era alla guida dell’autopompa e percorreva, con i dispositivi visivi e acustici di emergenza in funzione, la corsia di sinistra, onde evitare i veicoli fermi su quella di destra, cagionato, con colpa, consistita nella violazione dell’art.140 codice della strada, lesioni gravi ad un pedone, investendolo mentre attraversava, a luce semaforica verde, la strada da destra verso sinistra”.

LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI

Il mezzo di soccorso è transitato in Modena, sulla corsia di sinistra di Via Gardini, all’incrocio con via Barozzi, con il semaforo rosso, ad una velocità di circa 43km/h, investendo il pedone, che attraversava la strada, da destra verso sinistra, al passaggio pedonale e con la luce semaforica verde, e che, a causa delle cuffie auricolari e della musica ad alto volume, non ha percepito la sirena. Ad avviso di entrambi i giudici di merito, la presenza di un autobus fermo sulla corsia dì destra ha ridotto notevolmente la visuale dell’imputato.

Il giudice di primo grado aveva assolto l’imputato escludendo profili di colpa, sia specifica, sia generica, stante la velocità tenuta e l’affidamento riposto sul rispetto, da parte dei veicoli fermi, dell’obbligo ex art. 177 cod. strada di concedergli la precedenza. Tale obbligo è stato, però, violato dal pedone in considerazione delle cuffie usate per sentire musica ad alto volume che non veniva scorto dal conducente del mezzo di soccorso a causa della visuale ostruita dall’autobus fermo, e veniva investito dal mezzo.

È bene precisare, come dimostrato anche dai calcoli del consulente della difesa, che l’impatto non poteva essere evitato neppure alla velocità di 20 km/h, condizione non esigibile da un mezzo di soccorso, proprio per la situazione creatasi per effetto del fatto che il pedone non aveva udito i sistemi di allarmi sonori dell’autopompa.

Nelle motivazioni della Sentenza i giudici di piazza Cavour osservano che l’art. 177, comma 2, codice della strada, prevede che i conducenti dei veicoli di soccorso, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

Ciò nonostante, secondo la Suprema Corte, in tema di circolazione stradale, il conducente di mezzi di soccorso, pur essendo autorizzato a violare le norme sulla circolazione stradale – quando usa congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu – è comunque tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza.



[ad_2]

Articolo tratto dal Portale di Informazione InfoDifesa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *