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I giudici amministrativi sottolineano che ha un codice Ateco ed invitano a distinguere caso per caso, per individuare i ciarlatani

di Guglielmo Saporito

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I giudici amministrativi sottolineano che ha un codice Ateco ed invitano a distinguere caso per caso, per individuare i ciarlatani

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Cartomanti salvi, se al telefono vendono solo generiche speranze. Questo è l’orientamento del Consiglio di Stato che nella pronuncia del 1° luglio 2020, la numero 4189, ha annullato la chiusura di un servizio telefonico di cartomanzia in provincia di Perugia. Questo perchè i servizi di astrologia e cartomanzia, dotati di un codice Ateco, sono «attività economica non vietata in se e per sé ma solo laddove vengano svolti con modalità idonee ad abusare dell’altrui ignoranza e superstizione».

I ciarlatani
Non sempre, dunque, i cartomanti sono “ciarlatani” (articolo 121 Testo unico pubblica sicurezza del 1931), cioe’ attività dirette a speculare sull’altrui credulità, sfruttando o alimentando l’altrui pregiudizio. Se il mercato ha una domanda ed un’offerta, indovini ed interpreti di sogni, vanno valutati caso per caso: lo Stato deve vigilare che non vengano compromessi beni e valori di carattere superiore (come l’ordine pubblico, il buon costume, la salute dei cittadini).

In tale contesto, anche un servizio che, in apparenza, sia privo di utilità come l’attività divinatoria propria del cartomante, può rappresentare un bene “commerciabile”. La cartomanzia, è idonea a rispondere ad un’ esigenza, per quanto illusoria ed opinabile, meritevole di soddisfacimento e, in quanto tale, suscettibile di generare, in termini mercantili, una corrispondente “domanda”.

Il limite necessario
In conseguenza, sottolineano i giudici, la soglia della difesa sociale si può innalzare, perché è meno necessario proteggere i cittadini dalla tentazione di cedere alle fragili quanto illusorie speranze di precognizione del futuro. L’unico limite riguarda lo sfruttamento dell’altrui credulita’, e quindi il cartomante non deve avere un utile sovradimensionato rispetto alle risorse impiegate o all’effettivo valore economico del bene o servizio scambiato.

I costi del servizio
Se sussiste un rapporto di proporzione tra il “servizio” divinatorio offerto ed il prezzo richiesto e pagato per riceverlo, la cartomanzia non sconfina nell’area della vietata “ciarlataneria”. Il veggente puo’ esigere un compenso, ma senza far pensare ad una contropartita commisurata ad una prestazione efficace ed infallibile.



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