Da domani 15 febbraio il green pass rafforzato diventa obbligatorio per i lavoratori del settore pubblico e di quello privato (autonomi e professionisti compresi) che hanno più di 50 anni di età. Senza certificazione verde in corso di validità il lavoratore non può entrare negli uffici, nelle aziende, nei negozi e in ogni altra sede di lavoro, pena la sospensione dall’incarico e dallo stipendio.

«Dal 15 febbraio 2022 — si legge nel decreto — i soggetti ai quali si applica l’obbligo vaccinale per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione». Gli over 50 che lavorano devono essersi sottoposti nei tempi a due dosi di vaccino, oppure a una dose più guarigione.

Ecco tutte le regole, le scadenze e le sanzioni.

Super green pass

La durata del green pass rafforzato è illimitata per chi ha fatto tre dosi di vaccino oppure è guarito dal Covid dopo essersi sottoposto a due dosi.

Obbligo vaccinale

Il decreto legge del 7 gennaio 2022 estende l’obbligo di vaccinazione contro il virus Sars-Cov-2 «ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea» e a tutti gli stranieri residenti in Italia «che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età». La decisione era già in vigore per alcune categorie di lavoratori: medici, infermieri, personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, servizi segreti, polizia penitenziaria, polizia locale, personale delle Rsa. L’obbligo riguarda l’intero ciclo di immunizzazione, quindi si estende anche al richiamo e alla terza dose.

La scadenza

L’obbligo di green pass rafforzato per tutti i lavoratori over 50 sarà in vigore fino al 15 giugno 2022.

Assenza ingiustificata

Il lavoratore che comunica di essere privo di green pass rafforzato viene considerato assente ingiustificato «senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro» fino a quando non presenta la certificazione «e comunque non oltre il 15 giugno 2022». Per i giorni di assenza ingiustificata «non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento». In base al decreto legge del 7 gennaio l’ingresso nella sede di lavoro senza certificazione verde è vietato.

Le sanzioni

La sanzione amministrativa per chi sia obbligato dalla legge a vaccinarsi e venisse colto sul luogo di lavoro senza green pass rafforzato «è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore». In caso di violazione reiterata, la sanzione è raddoppiata.

La multa di 100 euro

La sanzione di 100 euro si applica ali over 50 che alla data dell’1 febbraio non abbiano fatto la prima dose, a coloro che dopo l’1 febbraio non abbiano fatto la seconda dose e a chi non si è sottoposto al richiamo o booster «entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19». Le multe arrivano con la cartella dell’Agenzia delle Entrate.

I controlli

In caso di omissione, gli addetti ai controlli rischiano una multa da 400 a 1.000 euro.

Altre mansioni

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il lavoratore può essere adibito «a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2».

Le esenzioni

L’obbligo vaccinale «non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore». Nei casi comprovati la vaccinazione «può essere omessa o differita». Dal 7 febbraio le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione vengono emesse esclusivamente in formato digitale, per consentire i controlli attraverso la scansione del QR code. Chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo ha tempo fino al 27 febbraio per richiedere la nuova certificazione digitale, che è valida solo in Italia e può essere utilizzata per accedere dove è richiesto un green pass.

Positività

L’immunizzazione a seguito di contagio e guarigione dal Covid, comprovata dalla notifica del medico curante, determina il differimento della vaccinazione. In caso di sopravvenuta positività al virus, le certificazioni di esenzione sono revocate e poi riattivate automaticamente con la guarigione.