A partire dall’1 marzo 2020 si determina mensilmente (o trimestralmente) la perdita economica che genera, da subito, il credito per imposte anticipate per perdite ai fini Ires (chiamiamolo CREDITO A).
Sempre a partire dalla stessa data, o da data prossima e successiva, si calcola mensilmente (o trimestralmente) il credito Iva (che indichiamo come CREDITO B).
Sommiamo i due crediti tributari e l’importo che ne deriva, dedotti gli eventuali tributi e contributi da pagare all’erario, diventa un credito fiscale cedibile a terzi, anche per il tramite del circuito bancario.In questo modo, si trasforma l’asset rappresentato dal credito tributario in liquidità immediata per le imprese.
Per evitare un uso opportunistico e non conforme agli obiettivi che si pone, si potrebbe limitare la facilitazione in parola a quelle imprese che, con riferimento al 31 dicembre 2019, si trovavano in una situazione di piena continuità operativa, rappresentando il Covid 19 un elemento di discontinuità di sistema non gestibile in modo autonomo e pieno dal management aziendale.
Rappresentano misure accessorie dell’agevolazione in parola le dovute semplificazioni in materia di compensazione tra crediti e debiti tributari, nonché l’intervento dello Stato solo a garanzia delle banche/cessionario del credito per il possibile rischio di default delle aziende nei periodi successivi, per l’eventuale difficoltà/impossibilità di recupero dell’anticipazione bancaria.